Articoli C.P. (Artt. 437, 451, 589, 590)

 Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.


Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


Se il fatto deriva da un disastro un un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 


 Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.


Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.


Art. 589 Omicidio colposo.


Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sull lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.


Nel caso di morte di più persone, ovvero di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 


Art. 590 Lesioni personali colpose.


Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.


Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a unmioneduecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a duemilioni quattrocentomila.


Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a unmilionedeucentomila; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila a lire duemilioniquattrocentomila.


Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



 


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