D. Lgs. 494/96

Decreto Legislativo n.494 del 14 agosto 1996  


 

"Attuazione della

direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute

da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996

- Supplemento Ordinario n. 156)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la

legge 22 febbraio

1994, n. 146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare

l'articolo 6, comma 3; Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992,

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei

cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi

dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Visto il decreto

legislativo 19

settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,

n. 242; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 12

luglio 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni

permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli

affari regionali;


E m a n a


il seguente decreto legislativo:


Art. 1.


Campo di applicazione


1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della

salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali

definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto

legislativo 19

settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,

n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente

legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si

applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche

contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente

decreto non si applicano:


a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle

sostanze minerali;


b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie

esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle

autorizzazioni;


c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono

pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;


d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei

prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai

piazzali;


e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e

stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel

mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree

sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.


Art. 2.


Definizioni


1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono

per:


a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato

cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile

il cui elenco e' riportato all'allegato I;


b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene

realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua

realizzazione;


c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal

committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo

dell'esecuzione dell'opera;


d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale

concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;


e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante

la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la

progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei

lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;


f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione

dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,

dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.


Art. 3.


Obblighi del committente o del responsabile dei lavori


1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase

di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle

scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle

operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresi',

al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di

sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere

simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di

lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di

progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cio'

risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e

b). 3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente

all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il

coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 10, in

ognuno dei seguenti casi:


a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non

contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari ad almeno 100

uomini/giorni;


b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);



c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);


d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),

se l'entita' presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;


e) nei cantieri di cui all'articolo 13. 4. Nei casi di cui al comma 3, il

committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 10. 5. Il committente o il responsabile dei

lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, puo' svolgere

le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per

l'esecuzione dei lavori. 6. il committente o il responsabile dei lavori

comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del

coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione

dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7.

Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi

momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo

10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8. Il committente o il

responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:


a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera

di commercio, industria e artigianato;


b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione

e ferme restando la responsabilita' delle singole imprese esecutrici,

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una

dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

previsti dalle leggi e dai contratti.


Art. 4.


Obblighi del coordinatore per la progettazione


1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque

prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la

progettazione:


a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;


b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili

ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al

documento U.E. 260/5/93. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e'

preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e

dei lavori pubblici, sentita la

Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli

infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal

decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione

infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1,

lettera b).


Art. 5.


Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori


1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei

lavori provvede a:


a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,

l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e

13 e delle relative procedure di lavoro;


b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e

alle eventuali modifiche intervenute;


c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i

lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita'

nonche' la loro reciproca informazione;


d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;


e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze

delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento

delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del

contratto;


f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni

fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione

prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi

agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e). 3.

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma

1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di

norme la cui violazione e' punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.


Art. 6.


Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori


1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera

il committente dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi di

cui all'articolo 3. 2. La designazione di coordinatori per la progettazione e

di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il

responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica

dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.


Art. 7.


Obblighi dei lavoratori autonomi


1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita'

nei cantieri:


a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformita' alle

disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;


b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto

previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;


c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per

l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.


Art. 8.


Misure generali di tutela


1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure

generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e

curano, in particolare:


a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrita';


b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle

condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;


c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;


d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il

controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i

difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;


e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di

stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di

materie e di sostanze pericolose;


f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata

effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;


g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori

autonomi;


h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in

prossimita' del cantiere.


Art. 9.


Obblighi dei datori di lavoro


1. I datori di lavoro:


a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;


b) curano le condizioni di rimozione dei materiali

pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile

dei lavori;


c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie

avvengano correttamente. 2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da

parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento

secondo quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme

previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera

b), e 2 del decreto legislativo n. 626/94.


Art. 10.


Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori


1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore

per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione da

parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;


b) diploma universitario in ingegneria o architettura

nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante

l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno

due anni;


c) diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione da parte

di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'

lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di

cui al comma 1 devono essere altresi' in possesso di attestato di frequenza a

specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le

strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione

professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali

degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio

nazionale dei periti industriali, dalle Universita', dalle associazioni

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici

istituiti nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di

cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V. 4. L'attestato di cui comma 2

non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni

che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di

coordinatore. 5. L'attestato

di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio,

abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per

almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di

pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario

attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea,

equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui

all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento

universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese

connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico

dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il

funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a

carico dei partecipanti.


Art. 11.


Notifica preliminare


1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette

all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei

lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e,

successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:


a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni

lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;


b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500

uomini/giorni;


c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e'

contenuto nell'allegato II. 2. Copia della notifica deve essere affissa in

maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di

vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti

nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto

legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari

presso gli organi di vigilanza.


Art. 12.


Piano di sicurezza e di coordinamento


1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la

valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti

e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresi' le

misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea

o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e' redatto

anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di

impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative

correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi

critiche del processo di costruzione. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dei

lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la

commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi

del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale

decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31

della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 3. I datori di lavoro delle imprese

appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei

piani di cui al comma 1 e all'articolo 13. 4. Copie del piano di sicurezza e di

coordinamento e del piano di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei

rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei

lavori. 5. L'impresa

che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione dei

lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere

sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni

possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le

disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si applicano

ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti

imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.


Art. 13.


Piano generale di sicurezza


1. Nei lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a 30.000

uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui

all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa

redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta

di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle

imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono

definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:


a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli

accessi e le segnalazioni;


b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti

dall'ambiente esterno;


c) servizi igienico-assistenziali;


d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del

cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;


e) viabilita' principale di cantiere;


f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas

ed energia di qualsiasi tipo;


g) impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche;


h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da

adottare negli scavi;


i) misure generali da adottare contro il rischio di

annegamento;


l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta

dall'alto;


m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori

in galleria;


n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori

in galleria;


o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di

estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione

siano definite in fase di progetto;


p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione

connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;


q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto

dall'articolo 14;


r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma

1, lettera c);


s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,

delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;


t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di

temperatura. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la

commissione prevenzione infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e

integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico,

tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo

31 della legge 11

febbraio 1994, n. 109. 3. Il piano generale di sicurezza e'

trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare

offerte per l'esecuzione dei lavori.


Art. 14


Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza


1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di

lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi

previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari

chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare

proposte al riguardo. 2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati

preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui

agli articoli 12 e 13.


Art. 15.


Coordinamento della consultazione e partecipazione dei

lavoratori


1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti piu'

imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di

quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il

coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al

miglioramento della sicurezza in cantiere.


Art. 16.


Modalita' di attuazione della valutazione del rumore


1. L'esposizione

quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase

preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore

standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta

dalla commissione prevenzione infortuni. 2. Sul rapporto di valutazione va

riportata la fonte documentale a cui si e' fatto riferimento. 3. Nel caso di

lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione

notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa

all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della

vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla

settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere,

calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto

legislativo 15

agosto 1991, n. 277.


Art. 17.


Modalita' attuative di particolari obblighi


1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno,

l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento

dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.

626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2. Nei

cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e ove sia

prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto

legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di

lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati

dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere

sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani

di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i

lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 3. Fermo restando l'articolo 22 del

decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei

lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali

in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4. I datori di lavoro, quando

e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il

responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso,

antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto

dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.


Art. 18.


Aggiornamento degli allegati


1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale di concerto con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la Commissione

prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in

conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.


Art. 19.


Norme transitorie


1. In

sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo

10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in

vigore del presente decreto:


a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro

inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e

l'effettivo svolgimento di attivita' qualificata in materia di sicurezza sul

lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di

lavoro pubblici o privati; l'attestazione e' accompagnata da idonea

documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi

per i periodi di svolgimento dell'attivita';


b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore

tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o

privati e in tal caso vidimate dalle autorita' che hanno rilasciato la

concessione o il permesso di esecuzione dei lavori. 2. I soggetti di cui al

comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e'

fissata in 60 ore. 3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b),

deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.


Art. 20.


Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori


1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:


a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a

lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo,

3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);


b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da

lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma

8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.


Art. 21.


Contravvenzioni commesse dai coordinatori


1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei

mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione

dell'articolo 4, comma 1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e'

punito:


a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire

tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1,

lettere a), b) c) ed e);


b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a

lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).


Art. 22.


Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro


1. I datori di lavoro sono puniti:


a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire

otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12,

comma 3;


b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da

lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12,

comma 4, e 14, commi 1 e 2.


Art. 23.


Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi


1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con

l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la

violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.


Art. 24.


Oneri


1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le

pubbliche amministrazioni si fara' fronte con le ordinarie risorse di bilancio

di ciascuna amministrazione.


Art. 25.


Entrata in vigore


1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la

data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.


(Si omette il testo degli Allegati)