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artt. 32 e 35 della Costituzione
Articolo 32
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione della legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
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